Art. 9.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Lo statuto prevede che la Fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione.
      2. Il consiglio di amministrazione, da rinnovarsi entro i due anni successivi all'adozione dello statuto, è formato da sette membri così individuati:

          a) tre componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;

          b) un componente designato dalla regione Umbria;

 

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          c) un componente designato dal comune di Norcia;

          d) due componenti designati dall'arcidiocesi di Spoleto-Norcia.

      3. In aggiunta ai membri nominati con le modalità di cui al comma 2, ciascun fondatore ha la facoltà di designare un proprio membro, ovvero due, nel caso in cui il fondatore superi di almeno il 50 per cento la contribuzione minima prevista dallo statuto.
      4. I membri designati dai fondatori partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto deliberativo.
      5. Ciascun sostenitore privato della Fondazione può designare un proprio membro che partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.
      6. Lo statuto prevede, per i membri del consiglio di amministrazione, l'obbligo del possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, anche con riguardo ai settori di attività della Fondazione.